Fini-Giovanardi addio

Fini-Giovanardi addio

Fini-Giovanardi addio, mi sembra il titolo più adatto per questo articolo, anche se avrei dovuto aggiungere a non rivederci più.

E’ stata finalmente giudicata incostituzionale. La legge era inserita nel “Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 “, il cui titolo spiega perfettamente il motivo della decisione :

“Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonchè la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”

In pratica inserirono le modifiche al Testo Unico in materia di stupefacenti in un decreto urgente finalizzato a stanziare fondi per le Olimpiadi invernali di Torino e per la sicurezza di quello stesso evento, uno dei famosi decreti Omnibus!

La studiai a fondo quando uscì, non che ci volesse molto. Mi occupavo al quel tempo delle questioni legali dei ragazzi che seguivo nella struttura per la quale lavoravo ed era naturale che l’approfondissi. Anche per spiegare loro come sarebbero cambiate le cose. Mi allibiva che un argomento così delicato fosse stato trattato in maniera estremamente superficiale, che venisse inserita all’interno di un decreto che parlava di giochi olimpionici invernali.

Ma cosa diceva esattamente la Fini- Giovanardi?

La Fini-Giovanardi  “con un colpo di mano di dubbia legittimità costituzionale portò indietro le lancette dell’orologio cancellando l’esito del referendum del 1993 (che aveva sancito la depenalizzazione della detenzione di stupefacenti per uso personale). La nuova legge introdusse la tabella unica delle sostanze e quindi la parificazione delle pene per tutte le droghe, leggere e pesanti, con la previsione di pesanti sanzioni (da sei a venti anni di carcere) per la detenzione illecita, l’aggravamento delle sanzioni amministrative per l’uso personale e una commistione ricattatoria tra cura e pena. Infine la legge introduceva per la detenzione di sostanze stupefacenti una soglia quantitativa al di sopra della quale sarebbe valsa la presunzione dispaccio; così si è realizzata l’incriminazione di molti consumatori per il semplice possesso anche di una quantità minima in eccedenza rispetto a quanto fissato da un decreto del ministero della Sanità successivo all’approvazione della legge.” 4° LIBRO BIANCO sulla legge Fini-Giovanardi-  Fuoriluogo.it.

Quali sono state le conseguenze della Fini-Giovanardi?

Le conseguenze, aldilà dei proclami, sono state devastanti: un incremento esponenziale di arresti per violazione della legge antidroga (art.73 del D.P.R. 309/90 – produzione traffico e detenzione illecita): ogni tre persone introdotte in carcere una è  accusata di aver violato  la legge sulla droga.

Ciò che colpisce è che l’unica ottica utilizzata è quella REPRESSIVA, non esiste ad esempio all’interno delle strutture carcerarie una distinzione fra consumatore e dipendente, ovviamente una assurdità se si pensa a come l’OMS definisce, già dal 1978 la  DIPENDENZA “come stato psichico e talvolta fisico risultante dall’interazione tra un organismo vivente e una sostanza, e caratterizzato da modificazioni del comportamento o reazioni che determinano la compulsione ad assumere la sostanza in modo continuativo o periodico, per sperimentare i suoi effetti psichici e per evitare gli effetti di privazione.”

Inoltre i dati relativi ai detenuti che si trovano in carcere per aver violato l’articolo 74 della medesima legge (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) nel 2012 é di 250 persone contro 19.287  contro i violatori dell’art.73. Un abisso. In sintesi sono stati colpiti dalle modificazioni introdotte dalla Fini- Giovanardi solo i piccoli spacciatori (sempre che lo siano davvero)!

Infine le ultime cifre che vi cito sono quelle relative alle misure alternative al carcere: nonostante sia stato innalzata la pena per accedervi (dai 4 anni ai 6 anni della Fini-giovanardi) l’affidamento in prova ha visto un crollo delle richieste.

I programmi terapeutici erano 3008 nel 2007 ( cito il 2007 perchè nell’anno precedente vi fu il famigerato “indultino”) nel 2012 le richieste sono state 340.

In sostanza è accaduto che è stato posto un limite alla possibilità di richiedere la misura, al massimo 2 volte, limite che non esiste per l’affidamento ordinario.

Inoltre è stato modificato l’art. 89 della 309/90, così facendo la Fini-Giovanardi ha reso complicato accedere a misure cautelari di tipo terapeutico.

Ulteriore aggravamento della situazione è data dall’esistenza della ex- Cirielli (Legge 5 dicembre 2005 n. 251) , chi volesse approfondire può trovarla qui.

Cosa succede ora che la Fini-Giovanardi è stata abolita? 

Si ritorna allo status quo: è nuovamente in vigore la Iervolino-Vassalli con le modificazioni del referendum del ’93. Per cui si torna ad avere una distinzione fra le varie sostanze stupefacenti, con pene differenti a secondo che si tratti di droghe leggeri o pesanti. Inoltre  viene nuovamente attribuita al giudice la discrezionalità  nel decidere se si tratti di consumo o spaccio, relativamente alla storia dell’imputato.

A breve termine gli effetti saranno legati ai procedimenti penali in corso: non potendo applicare le norme della Fini-Giovanardi, i giudici commineranno pene più lievi.

Chi si trova agli arresti in attesa di giudizio dovrà chiedere la revoca della misura.

Il problema è per chi è già stato condannato: potrà richiedere il calcolo della pena oppure non essendo retroattiva sarà costretto a scontarla tutta?

Questo dubbio lo dovrà sciogliere il Governo, che spero al più presto si adoperi per “svuotare” le carceri da persone che necessitano di sostegno più che di repressione, ed in alcuni casi di nessuno delle due.

Mi auguro inoltre che si arrivi presto a capire che le politiche repressive non portano ad effetti positivi nel tessuto sociale: visto i ripetuti fallimenti (non solo in ambito nazionale) non è giunto il momento di sperimentare altre vie?

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